Fatture elettroniche con pignoramento sprint presso terzi in arrivo
Le Entrate metteranno a disposizione i corrispettivi delle fatture emesse dal debitore nel semestre precedente
Il Ddl. di bilancio 2026 conferisce la facoltà all’Agenzia delle Entrate, stando all’art. 27 del testo bollinato, di mettere a disposizione dell’Agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse da debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione. La finalità è quella di consentire l’analisi dei dati per procedere all’avvio di procedure esecutive presso terzi.
L’art. 1 comma 5-bis del DLgs. 127/2015, nella formulazione in vigore, attribuisce all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza la facoltà di utilizzare per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali i file delle fatture elettroniche acquisiti fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi.
La disposizione è frutto dell’inserimento da parte dell’art. 14 del DL 124/2019 dei commi 5-bis e 5-ter nell’art. 1 del DLgs. 127/2015.
Le regole tecniche sono state rese note mediante il provvedimento 24 novembre 2022 n. 433608, con il quale sono state recepite le indicazioni rese dal Garante della Privacy nel parere 22 dicembre 2021 n. 454.
In diverse occasioni erano stati sottolineati gli aspetti critici della memorizzazione integrale delle fatture elettroniche e, pertanto, nelle regole tecniche sono previste diverse limitazioni su alcuni campi ritenuti più sensibili. Così facendo l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza possono memorizzare e utilizzare i file XML “per le sole attività istruttorie puntuali, previa richiesta di esibizione della documentazione secondo la normativa vigente”.
Ora, con la novità in commento, anche la Riscossione potrà conoscere le somme dei corrispettivi fatturati nei sei mesi precedenti verso uno stesso soggetto. Con i crediti vantati dal titolare della cartella così sarà possibile intercettare le somme da pignorare avviando le procedure esecutive presso terzi.
Per pignorare le somme la procedura attualmente utilizzata è quella prevista all’art. 72-bis del DPR 602/73.
L’istituto permette alla Riscossione di inviare ad un terzo (il cliente del contribuente esecutato, nel nostro caso) un ordine di pagamento diretto fino a concorrenza del credito per cui si procede.
Per crediti già maturati, il termine è di 60 giorni, per i fitti e le pigioni scadute e non corrisposte entro 15 giorni dalla notifica, infine per le restanti somme alle rispettive scadenze.
Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento, l’Agente della riscossione cita in giudizio il terzo creditore ed il debitore nei modi ordinari.
Secondo le stime presenti nella Relazione illustrativa si ipotizza un raddoppiamento dell’efficacia della riscossione coattiva, partendo dai valori medi registrati nel periodo 2023-2024 per la procedura di pignoramento presso terzi: il 22,3% dei pignoramenti è stato efficace, fruttando una riscossione media pari a circa 10.500 euro per ciascuna procedura di pignoramento e un volume annuo di pignoramenti stimato pari a 600.000.
La novità non entrerà subito in vigore, ma sarà necessario attendere un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che dovrà essere emanato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio. Tuttavia, sempre la Relazione illustrativa, ipotizza che la piena attuazione delle disposizioni verrà raggiunta a partire dal 2027.
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