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FISCO

Possibile la confisca penale della prima casa

La Cassazione esclude che il limite all’espropriazione dell’unico immobile di proprietà ex art. 76 del DPR 602/73 sia applicabile a confisca e sequestro

/ Maria Francesca ARTUSI

Giovedì, 23 ottobre 2025

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In tema di reati tributari, il limite alla espropriazione immobiliare previsto dall’art. 76 comma 1 lett. a) del DPR 602/73 (così come modificato dal DL 69/2013 convertito) opera solo nei confronti dell’Erario, per debiti tributari, e non di altre categorie di creditori, e riguarda l’unico immobile di proprietà, e non la “prima casa” del debitore. In tal senso questa norma non costituisce un limite all’adozione né della confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, né del sequestro preventivo ad essa finalizzato (Cass. nn. 8995/2020, 30342/2021 e 5608/2021).
Può essere utile ricordare che tale disposizione prevede che l’agente della riscossione non dia corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito a uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente.

La sentenza n. 34484, depositata ieri dalla Cassazione, si è trovata ad affrontare il tema in un caso in cui era stato ordinato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto dei reati di dichiarazione fraudolenta (art. 2 del DLgs. 74/2000) che aveva interessato l’abitazione del soggetto indagato.

La pronuncia ribadisce in primo luogo che il limite posto dal legislatore all’espropriazione immobiliare non riguarda la “prima casa”, ma “l’unico immobile di proprietà del debitore”. Si tratta di un concetto evidentemente diverso da quello di “prima casa”, perché ha a che vedere con la consistenza complessiva del patrimonio del debitore e non semplicemente con la qualificazione del singolo immobile oggetto di pignoramento. Ne consegue che, per invocare l’applicazione della disposizione in tema di espropriazione immobiliare, il debitore non possa limitarsi a prospettare che l’immobile pignorato è la sua “prima casa”, perché una tale prospettazione non esclude di per sé che lo stesso debitore sia proprietario di altri immobili.

La norma trova applicazione esclusivamente nel processo tributario

In ogni caso, come già precisato dalla giurisprudenza sopra citata, la disposizione in questione non fissa un principio generale di impignorabilità, perché si riferisce solo alle espropriazioni da parte del Fisco per debiti tributari e non a quelle promosse da altre categorie di creditori per debiti di altro tipo. Né, a ben vedere, la disposizione può trovare applicazione in relazione alla confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, perché l’oggetto della confisca è il profitto del reato e non il debito verso il fisco.

Da ciò deriva che questa norma trova applicazione esclusivamente nel processo tributario e impedisce il sequestro preventivo dell’abitazione dell’indagato solo in tale ristretto ambito.

Inoltre – proseguono i giudici di legittimità – il principio dell’inapplicabilità del limite dell’espropriazione nel procedimento penale per reati tributari trova fondamento anche in ragione del fatto che, a norma dell’art. 2740 c.c., il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri e che le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.

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