Una tantum in novembre per portieri e custodi
Previste nel triennio tre decorrenze di aumento retributivo, con la prima fissata a gennaio 2026
Sottoscritto il 30 ottobre e diffuso solo negli scorsi giorni, l’Accordo siglato da Confedilizia e dalle OO.SS. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs rinnova per il triennio compreso tra il 1° novembre 2025 e il 31 ottobre 2028 il CCNL 26 gennaio 2019, come successivamente modificato dall’Accordo 24 gennaio 2022, contenente la disciplina applicabile ai dipendenti di proprietari di fabbricati (codice CNEL: H401).
Si tratta di un contratto collettivo applicato a oltre 36 mila lavoratori, prevalentemente riconducibili alla figura professionale del portiere, fruitore o meno di alloggio, con mansioni di vigilanza, custodia, pulizia e/o altre mansioni accessorie, ma altrimenti riferibili, a titolo di esempio, anche alla figura degli operai, dei manutentori, degli addetti agli spazi verdi e alle strutture sportive (ad es., piscine, campi da tennis) di pertinenza dell’immobile, come pure al personale amministrativo.
L’ambito economico è quello nel quale si concentrano le novità di maggiore operatività e applicazione più ravvicinata introdotte dalle Parti. In considerazione del fatto che l’ultimo adeguamento delle retribuzioni minime risaliva a gennaio 2022, l’Accordo è intervenuto su un doppio binario: in primo luogo indicando i nuovi valori del salario conglobato applicabili dal 1° gennaio 2026, dal 1° gennaio 2027 e poi dal 1° gennaio 2028; ma anche, in parallelo, prevedendo l’erogazione di un’indennità forfetaria una tantum per vacanza contrattuale da erogare in 3 ratei di pari importo nei mesi di novembre 2025, giugno 2026 e giugno 2027.
Di seguito si riportano quindi le nuove retribuzioni minime mensili in vigore dal prossimo mese di gennaio: liv. A9, 1.361,48 euro; liv. A8, 1.361,48 euro; liv. A7, 1.299,79 euro; liv. A6, 1.299,79 euro; liv. A5, 1.240,42 euro; liv. A4, 1.359,32 euro; liv. A3, 1.359,32 euro; liv. A2, 1.240,42 euro; liv. A1, 1.240,42 euro; liv. B1, 1.519,10 euro; liv. B2, 1.444,24 euro; liv. B3, 1.441,76 euro; liv. B4, 1.342,34 euro; liv. B5, 1.264,51 euro; liv. C1, 2.236,10 euro; liv. C2, 2.050,57 euro; liv. C3, 1.795,94 euro; liv. C4, 1.512,61 euro; liv. C4 (primo impiego), 1.290,52 euro; liv. D1, 1.439,90 euro; liv. D2, 1.438,58 euro; liv. D3, 1.438,58 euro; liv. D4, 1.438,58 euro. Per quanto riguarda invece i compensi orari, sempre dal 1° gennaio prossimo i valori minimi da applicare saranno i seguenti: liv. B1, 8,780 euro; liv. B2, 8,348 euro; liv. B3, 8,333 euro; liv. B4, 7,759 euro; liv. B5, 7,309 euro; liv. B5 (meno di 8 ore settimanali), 8,405 euro; liv. D2, 8,315 euro; liv. D4, 8.315 euro.
A seguire invece gli importi da corrispondere a titolo di una tantum nel periodo di paga di novembre 2025 in corso: liv. A9, 500,79 euro; liv. A8, 500,79 euro; liv. A7, 478,10 euro; liv. A6, 478,10 euro; liv. A5, 456,26 euro; liv. A4, 500 euro; liv. A3, 500 euro; liv. A2, 456,26 euro; liv. A1, 456,26 euro; liv. B1, 558,77 euro; liv. B2, 531,24 euro; liv. B3, 530,32 euro; liv. B4, 493,75 euro; liv. B5, 465,13 euro; liv. C1, 822,51 euro; liv. C2, 754,26 euro; liv. C3, 660,60 euro; liv. C4, 556,38 euro; liv. C4 (primo impiego), 474,69 euro; liv. D1, 529,64 euro; liv. D2, 529,15 euro; liv. D3, 529,15 euro; liv. D4, 529,15 euro.
Confermati i valori della pressocché totalità delle indennità supplementari, con i soli adeguamenti che si riferiscono, sempre con decorrenza 1° gennaio 2026, all’indennità per il ritiro di raccomandate e pacchi spettante ai lavoratori inquadrati dal livello A9 al livello A1, che passa da 1 euro a 1,10 euro per unità immobiliare a uso abitativo e da 1,30 euro a 1,40 euro per unità immobiliare a uso non abitativo; i medesimi importi, a fronte della corrispondente attività, sono ora stati previsti anche per i lavoratori di livello D3. Per tutti i livelli da A9 ad A1 è stata inoltre prevista una nuova indennità, relativa all’attività di ritiro e consegna delle chiavi degli appartamenti siti nella proprietà immobiliare e destinati alla locazione, nella misura di 15 euro per appartamento in gestione.
Tra le novità di carattere normativo si segnala la previsione, con decorrenza 2026, di una giornata di permesso retribuito, aggiuntiva rispetto al monte ore già previsto dalla precedente stesura dell’art. 84, finalizzata alla prevenzione medica, da definire con almeno 5 giorni di preavviso e da comprovare a posteriori con adeguata documentazione.
In evidenza anche l’incremento delle indennità economiche di malattia. L’art. 106 la porta infatti dal 60% al 65% della retribuzione media globale lorda giornaliera per i primi 20 giorni di assenza e al 75% per i giorni di assenza dal 21° in poi (nel precedente ciclo di vigenza contrattuale la percentuale dal 21° giorno era del 68% e diventava poi del 73% dal 61 giorno in avanti).
Si segnala poi il recepimento all’interno della disciplina contrattuale (art. 91) delle previsioni di cui all’art. 24 del DLgs. 15 giugno 2015 n. 80, nonché l’introduzione, all’interno del Titolo VII del CCNL, di un nuovo Capo V (artt. da 92 a 103), dedicato alla tutela della genitorialità.
In tema di assistenza sanitaria integrativa, infine, previsto da febbraio 2027 (art. 113) un contributo di 6 euro mensili, aggiuntivo a quelli già previsti, a carico datoriale, a copertura delle prestazioni a vantaggio dei soggetti fiscalmente a carico del dipendente.
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