Assenza retribuita per le operazioni elettorali con rapporto di lavoro attivo
Se il lavoratore è in cassa integrazione a zero ore, il datore non deve corrispondere alcuna retribuzione per i giorni di impegno ai seggi
Domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025 gli elettori di Calabria, Puglia e Veneto saranno chiamati alle urne per il rinnovo dei rispettivi Consigli e Presidenti regionali. Come in ogni appuntamento elettorale, oltre all’esercizio del diritto di voto, migliaia di cittadini saranno impegnati direttamente nelle operazioni di seggio, in qualità di presidenti, scrutatori, segretari o rappresentanti di lista.
La partecipazione a tali attività ha riflessi anche sul piano lavorativo, poiché i dipendenti coinvolti sono chiamati a sospendere la normale prestazione per l’intera durata delle operazioni di voto e scrutinio. Il diritto ad assentarsi per svolgere le operazioni elettorali è riconosciuto dall’art. 119 del DPR 361/57 e spetta a tutti i lavoratori subordinati, a prescindere dalla tipologia contrattuale. Le giornate dedicate alle operazioni di voto e scrutinio sono considerate a tutti gli effetti giornate lavorative, con diritto alla normale retribuzione e al consueto assoggettamento contributivo e fiscale.
Quando il servizio elettorale coincide con giornate ordinarie di lavoro, il dipendente conserva la retribuzione che avrebbe percepito in caso di prestazione lavorativa. Se invece l’impegno ai seggi cade in giornate festive o non lavorative, l’art. 1 della L. 69/92 riconosce il diritto a una retribuzione aggiuntiva oppure, in alternativa, a riposi compensativi. Nel caso della c.d. “settimana corta” (lavoro dal lunedì al venerdì), il sabato non dà luogo a recupero se contrattualmente considerato giornata a zero ore. La scelta tra compensazione economica o riposo è rimessa all’accordo tra le parti, ma quest’ultimo deve essere fruito immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di seggio, come precisato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 452/91.
Se le operazioni di scrutinio si protraggono oltre la mezzanotte, il lavoratore è legittimato ad assentarsi per l’intera giornata successiva, anche se l’attività si è protratta solo per alcune ore. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. nn. 11830/2001 e 8400/2002), infatti, il permesso elettorale non è frazionabile su base oraria e quindi il diritto all’assenza e alla retribuzione matura integralmente, indipendentemente dalla durata effettiva della permanenza al seggio.
Ai fini del calcolo economico delle giornate festive o non lavorative trascorse ai seggi, la quota giornaliera di indennità si determina dividendo l’importo della retribuzione mensile per il divisore contrattuale previsto dal CCNL applicato, criterio valido sia per i lavoratori mensilizzati, che per quelli retribuiti a ore.
Operativamente, il dipendente designato deve informare tempestivamente il datore di lavoro della propria nomina, presentando il certificato di convocazione rilasciato dall’ufficio elettorale; al termine delle operazioni di voto e scrutinio, dovrà inoltre consegnare l’attestazione firmata dal presidente di seggio, riportante giornate e orari di effettiva presenza, necessaria per la giustificazione dell’assenza e la corretta elaborazione del cedolino paga.
Durante tale periodo il lavoratore non può essere chiamato a prestare attività, neppure al di fuori dell’orario delle operazioni elettorali, in virtù dell’equiparazione delle giornate trascorse ai seggi a tempo di effettivo lavoro. È inoltre esclusa la possibile deroga a tale disciplina da parte della contrattazione collettiva, salvo le ipotesi espressamente previste dalla legge (Cass. n. 32332/2023).
Un ulteriore profilo di interesse riguarda la rilevanza delle giornate di assenza per lo svolgimento delle funzioni elettorali ai fini del riconoscimento di altri istituti contrattuali. Ad esempio, tali assenze sono utili alla maturazione dell’indennità di presenza, qualora questa sia correlata alla semplice presenza in servizio e non all’effettiva prestazione; la partecipazione ai seggi, pertanto, non interrompe la continuità utile ai fini del calcolo dell’indennità (Cass. n. 14949/2002).
Il diritto all’assenza retribuita opera, tuttavia, solo in presenza di un rapporto di lavoro attivo e non sospeso. Se il dipendente è collocato in cassa integrazione a zero ore, il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere alcuna retribuzione per i giorni coincidenti con l’attività elettorale, che rimane interamente a carico dell’INPS. In tale caso, il lavoratore percepisce esclusivamente il trattamento di integrazione salariale, poiché l’impegno ai seggi non è tal fine assimilato a prestazione lavorativa.
Quando invece la sospensione sia parziale o limitata ad una riduzione di orario, rimangono a carico del datore di lavoro le quote retributive relative all’orario contrattualmente previsto, mentre le ore eccedenti sono coperte dal trattamento di integrazione salariale. La sentenza della Cassazione n. 29774/2018 ha inoltre precisato che il riposo compensativo non spetta nei casi di sospensione del rapporto, venendo meno la prestazione che ne giustificherebbe la concessione.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41