Assegno di incollocabilità in aumento per il 2026
Con il DM 11 maggio 2026 n. 56 del Ministro del Lavoro, pubblicato ieri, è stato comunicato che l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è rivalutato, con decorrenza dal 1° luglio 2026, nella misura di 312,55 euro.
Il decreto segue la nota della Consulenza statistico attuariale dell’INAIL del 10 febbraio, che aveva chiarito che l’assegno mensile di incollocabilità con decorrenza 1° luglio 2026 è determinato nell’indicata misura a seguito della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra il 2024 e il 2025, registrata dall’ISTAT e risultata pari a 1,4%. L’importo è stato confermato con la deliberazione n. 44 del CdA dell’INAIL del 9 aprile.
Si ricorda che i requisiti per richiedere e ottenere l’indicato assegno, dopo la modifica introdotta dall’art. 9 comma 1 del DL 159/2025, di cui all’art. 10 della L. 248/76, sono: la non applicabilità del beneficio dell’assunzione obbligatoria; un’età non superiore ai limiti previsti per l’ammissione al beneficio dell’assunzione obbligatoria al lavoro, come adeguata periodicamente all’età pensionabile, attualmente pari a 67 anni di età; un grado di inabilità non inferiore al 34% riconosciuto dall’INAIL secondo le tabelle allegate al DPR 1124/65 per infortuni sul lavoro verificatisi e malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006; un grado di menomazione dell’integrità psicofisica superiore al 20% per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate dal 1° gennaio 2007 (cfr. circ. INAIL n. 55/2025).
Si attende, dunque, la circolare INAIL con cui verranno fornite le istruzioni per la domanda.
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