La congruità dei costi è sempre sindacabile
Secondo la Cassazione, la sproporzione di un costo rispetto all’oggetto dell’impresa legittima l’accertamento
Tra i poteri dell’amministrazione finanziaria rientra la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti in bilancio e nella dichiarazione dei redditi, nonostante non sussistano irregolarità nelle scritture contabili.
Con la sentenza n. 4554 del 25 febbraio 2010, la Corte di Cassazione accoglie, in base a tale principio, il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, soccombente nei due pregressi gradi di giudizio.
I giudici rammentano che, in tema di reddito d’impresa, l’onere della prova sulla deducibilità dei costi, quindi, in primo luogo, sull’inerenza, incombe sul contribuente. Da ciò consegue che, nella fattispecie descritta, il ricorrente avrebbe dovuto confutare anche il sindacato sulla congruità del costo. La posta è stata recuperata a tassazione
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