L’IVA sulle case per vacanze in cerca di detrazione
L’indetraibilità oggettiva è contraria ai principi comunitari
Per le imprese che svolgono attività turistico-alberghiera, utilizzando a tale fine unità immobiliari ad uso abitativo (c.d. “case per vacanze”), si trascina da tempo il dilemma circa la detraibilità o meno dell’IVA assolta in relazione all’acquisto, la gestione e la manutenzione di detti immobili.
Da un lato, infatti, è ormai pacifico come dette imprese effettuino, per il tramite delle unità immobiliari in questione, non locazioni immobiliari esenti IVA, bensì prestazioni di servizi di carattere para-alberghiero soggette ad IVA con aliquota del 10% (ai sensi del numero 120 della Parte III della Tabella A).
Dall’altro, tuttavia, persiste ancora oggi l’indetraibilità oggettiva, sancita dalla lett. i) del comma 1 dell’art. 19-bis1 del DPR 633/1972, per
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