La cessione di azioni non viola il diritto di prelazione dell’affittuario
Il trasferimento implica il subingresso di altri nella compagine sociale, ma non nella titolarità dei beni sociali
Il fondo rustico sul quale vanta il diritto di prelazione l’affittuario (ex art. 8 della L. n. 590 del 26 maggio 1965) è conferito in una società; le quote relative a questa società vengono trasferite ad altri soggetti. L’affittuario, al fine di far valere il proprio di diritto di prelazione, agisce in giudizio per ottenere la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti dei negozi giuridici conclusi in ragione del loro carattere simulato (in particolare, sarebbe simulato l’atto costitutivo della società, nonché il contratto di trasferimento delle azioni) ovvero la dichiarazione di nullità dei medesimi in quanto stipulati in frode alla legge (ex art. 1344 del codice civile).
La sentenza della Corte d’Appello respinge la domanda dell’affittuario che, quindi, ricorre ...
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