Sì alla sospensione degli avvisi di accertamento
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il contribuente notificatario di un atto impositivo non deve attendere la formazione del ruolo e la notifica della relativa cartella di pagamento
L’avviso di accertamento può essere sospeso, in quanto l’art. 47 del DLgs. 546/92 concerne anche tale ipotesi. Pertanto, il contribuente notificatario di un atto impositivo non deve, ai fini della richiesta di sospensiva, attendere la formazione del ruolo e la notifica della relativa cartella di pagamento.
In tal modo, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 12 del 12 marzo 2010, conferma il precedente orientamento espresso con le C.M. n. 98 del 23 aprile 1996 e n. 291 del 18 dicembre 1996.
Viene infatti precisato che la sospensione “è ammissibile per l’avviso di accertamento dei tributi, nelle sue varie forme di rettifica delle dichiarazioni di accertamenti d’ufficio e di accertamento per valori, per l’avviso di liquidazione del tributo, per il
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