Via libera all’accertamento integrativo anche se gli elementi non sono proprio nuovi
La legittimità della rettifica integrativa è subordinata alla conoscibilità dei nuovi elementi
Il requisito della “sopravvenuta conoscenza” dei nuovi elementi, contemplato, a pena di nullità, dagli artt. 43, comma 3, del DPR 600/73 e 57, comma 3, del DPR 633/72 per gli accertamenti integrativi, deve essere valutato in riferimento all’effettiva conoscenza degli stessi ad opera dell’Agenzia delle Entrate.
Così, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6549 del 17 marzo 2010, fa un ulteriore passo verso la devastazione del già ingiuriato principio di unicità dell’accertamento.
Uno dei postulati cardine del nostro sistema impositivo è l’unicità dell’accertamento. In sostanza, una volta che l’ufficio abbia notificato un atto impositivo, il potere deve ritenersi consumato.
Ciò soffre di alcune “eccezioni”, che, per la loro estrema ...
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