ACCEDI
Martedì, 1 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Trasferimento fittizio della società all’estero, decide il giudice italiano

Per le Sezioni Unite, solo il trasferimento effettivo determina la giurisdizione in un altro Paese membro

/ Roberta VITALE

Martedì, 13 aprile 2010

x
STAMPA

In tema di dichiarazione di fallimento, permane la giurisdizione italiana se il trasferimento all’estero della società è avvenuto al solo scopo di evadere le imposte.
È quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza n. 8426 del 9 aprile 2010, che ha respinto il ricorso di una società fallita volto a far dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla base dell’asserito trasferimento della sede sociale in un altro Paese (nel caso di specie in Romania).

Osservano le Sezioni Unite che, secondo la normativa comunitaria sulle procedure concorsuali, sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il “centro degli interessi principali del debitore”. Il centro di interessi e ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU