Trasferimento fittizio della società all’estero, decide il giudice italiano
Per le Sezioni Unite, solo il trasferimento effettivo determina la giurisdizione in un altro Paese membro
In tema di dichiarazione di fallimento, permane la giurisdizione italiana se il trasferimento all’estero della società è avvenuto al solo scopo di evadere le imposte.
È quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza n. 8426 del 9 aprile 2010, che ha respinto il ricorso di una società fallita volto a far dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla base dell’asserito trasferimento della sede sociale in un altro Paese (nel caso di specie in Romania).
Osservano le Sezioni Unite che, secondo la normativa comunitaria sulle procedure concorsuali, sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il “centro degli interessi principali del debitore”. Il centro di interessi e ...
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