L’agente dipendente è stabile organizzazione
Anche se agisce sulla base di ordini o direttive della casa madre, è sufficiente disporre dei poteri di rappresentanza
Con la sentenza n. 8488 del 9 aprile 2010 la Corte di Cassazione interviene nuovamente sul delicato tema della configurabilità di una stabile organizzazione italiana di una società non residente (nella fattispecie, svizzera) in presenza del c.d. “agente dipendente”.
Ad avviso della Suprema Corte, in particolare, si ha stabile organizzazione “personale” ogni qual volta la società estera dispone in Italia di un agente dotato di poteri di rappresentanza, anche se lo stesso agisce sulla base di ordini o direttive della casa madre.
Due sono le questioni oggetto della decisione:
- la necessità o meno della compresenza dell’elemento “materiale” e di quello “personale” della stabile organizzazione;
- il ruolo dell’agente nella conclusione dei
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41