Ok all’accertamento da redditometro anche senza contraddittorio
L’accertamento sintetico non richiede, a pena di nullità, la previa convocazione del contribuente
Ai fini della legittimità del c.d. “accertamento sintetico”, non è necessario che l’Agenzia delle Entrate convochi il contribuente prima dell’emissione della rettifica, in quanto la previa instaurazione del contraddittorio non è espressamente richiesta a pena di nullità dell’atto dall’art. 38 del DPR n. 600 del 1973.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 27 marzo 2010 n. 7485, richiamando una risalente sentenza (la numero 9891 del 1991), dà seguito all’orientamento secondo cui, ove non espressamente previsto, il mancato confronto con il contribuente non può comportare l’illegittimità del provvedimento impositivo.
Nel testo della sentenza si legge, al riguardo, che l’accertamento sintetico “non postula, in difetto di ogni ...
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