Cessioni intracomunitarie: tassazione «svincolata» dal trasporto a destinazione
Per i mezzi di trasporto, la tassazione nel Paese di destinazione presuppone la verifica del luogo di effettivo consumo dei beni
Affinché la compravendita di un’imbarcazione da diporto “nuova”, di lunghezza superiore a 7,5 metri, sia tassata nel Paese di destinazione, anziché in quello (diverso) di origine, in applicazione del regime previsto per gli scambi intracomunitari di beni, è irrilevante il termine entro il quale il trasporto del bene viene concluso, se non ricorrono ulteriori circostanze oggettive che dimostrino che il luogo di effettivo consumo coincide con il Paese di destinazione; affinché, poi, il mezzo di trasporto possa definirsi “nuovo”, sempre ai fini della tassazione a destino che caratterizza le operazioni intracomunitarie, occorre fare riferimento al momento della cessione e non a quello, successivo, di arrivo del mezzo nel Paese di destinazione.
Sono queste le conclusioni ...
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