La sentenza di licenziamento illegittimo deve indicare l’importo da risarcire
L’esecuzione forzata, ricorda la Cassazione, non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo «certo, liquido ed esigibile»
La sentenza che, dichiarata l’illegittimità del licenziamento, condanni il datore di lavoro a corrispondere al lavoratore, a titolo di risarcimento, un determinato numero di mensilità di retribuzione, senza indicare l’importo di ciascuna di esse, non costituisce valido titolo esecutivo. È, dunque, nullo il precetto intimato al datore di lavoro in esecuzione di tale sentenza. Così ha deciso, con la sentenza n. 10164 del 28 aprile 2010, la sezione lavoro della Corte di Cassazione. La vicenda in esame prende le mosse dall’opposizione proposta da un società avverso gli atti di precetto che le erano stati notificati su iniziativa di alcuni suoi dipendenti, affinché provvedesse a dare esecuzione alle sentenze che l’avevano condannata al risarcimento del danno dagli stessi ...
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