Contanti vietati da 5.000 euro
Il limite vale anche per assegni trasferibili e libretti al portatore
La manovra correttiva interviene anche in materia di limitazioni all’uso di denaro contante, assegni e titoli al portatore (art. 49 del DLgs. 231/2007).
Sarà vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, qualora il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore a 5.000 euro (e non più a 12.500 euro). Per tali trasferimenti sarà, quindi, necessario ricorrere ad intermediari finanziari (provvedendo, ad esempio, tramite un bonifico).
Quanto agli assegni bancari e postali, occorre ricordare che sono rilasciati dalla banca o da Poste italiane spa muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente, tuttavia, ...
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