Gli effetti della sospensione cessano dopo 150 giorni
La manovra correttiva riforma la tutela cautelare nel processo tributario
A seguito del DL 78/2010, subiranno alcune modifiche anche le disposizioni relative alla tutela cautelare: il nuovo art. 47 del del DLgs. 546 del 1992 prevede, infatti, che l’ordinanza di sospensione mantenga i propri effetti per 150 giorni, e che questa sia assorbita dalla sentenza sul merito, “e, in ogni caso, decorsi centocinquanta giorni dalla data del provvedimento di sospensione”.
In base all’attuale art. 47 citato DLgs., il contribuente può chiedere alla Commissione Tributaria Provinciale la sospensione dell’esecuzione del provvedimento, laddove ricorrano due presupposti fondamentali: il “fumus boni iuris” (apparente fondatezza della pretesa) e il cosiddetto “periculum in mora” (il pericolo di un danno grave ed irreparabile).
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