Rideterminazione del costo anche per le partecipazioni «scudate»
Obbligo di indicare i relativi dati nel quadro RT di UNICO per chi non ha esercitato l’opzione per il regime del risparmio amministrato o gestito
La facoltà di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 2%, per le partecipazioni qualificate, e del 4% per quelle non qualificate (L. 191 del 2009, articolo 2, comma 229) può riguardare anche partecipazioni italiane o estere oggetto di rimpatrio o regolarizzazione con la procedura di cui all’articolo 13-bis del DL 78 del 2009 (conv. L. 102/2009).
Nel caso in cui il contribuente intenda rideterminare il valore di partecipazioni rimpatriate per il tramite di una fiduciaria, si può utilizzare, sul piano operativo, la prassi già consolidatasi in precedenti analoghe occasioni.
In particolare:
- l’imposta sostitutiva deve essere versata dal fiduciante e non dalla fiduciaria (si vedano, ...
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