Nessun limite al rilascio dell’atto che conclude l’opposizione allo stato passivo
È incostituzionale il divieto di fornire la copia dell’atto di conciliazione prima della registrazione e del pagamento dell’imposta di registro
È incostituzionale la norma che vieta il rilascio di copia dell’atto conclusivo (sentenza o verbale di conciliazione) della causa di opposizione allo stato passivo fallimentare, ai fini della variazione di quest’ultimo, fino a che non sia stata pagata l’imposta di registro.
Così ha deciso la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 198 del 10 giugno 2010.
Per comprendere la pronuncia della Corte, è necessario ricostruire il quadro normativo di riferimento.
Si ricorda, infatti, che l’art. 66 comma 1 del DPR 131/86 stabilisce il divieto, per cancellieri e segretari degli organi giurisdizionali, di rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso, da essi formati o autenticati, se non dopo la registrazione degli stessi, con relativo ...
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