Revisori rieleggibili solo una volta
La risposta a un’interrogazione parlamentare chiarisce la corretta interpretazione dell’art. 235 del TUEL
I componenti dell’organo di revisione contabile degli enti locali non possono essere rieletti, nello stesso ente, per più di una volta, anche nel caso in cui si verifichino delle interruzioni nel periodo di titolarità della carica. A ribadirlo è stato il Sottosegretario di Stato, Michelino Davico, in risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-01027 del 14 luglio 2010.
La questione in esame attiene la corretta interpretazione del primo comma dell’art. 235 del DLgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, c.d. TUEL), ai sensi del quale i revisori dei conti “sono rieleggibili per una sola volta”.
Sul punto, il Sottosegretario ha, in primo luogo, sottolineato come il testo attuale della norma sia diverso rispetto ...
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