La 231 si applica anche alle società a partecipazione pubblica
L’operatività non è preclusa dall’esercizio di attività riconducibili a valori costituzionali
Anche le società a partecipazione pubblica, seppure operanti in settori riconducibili a valori costituzionalmente rilevanti, sono assoggettate, in presenza dei necessari presupposti, alla responsabilità amministrativa degli enti di cui al DLgs. 231/2001.
A precisarlo è la sentenza n. 28699 della Corte di Cassazione depositata ieri.
Ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DLgs. 231/2001, la responsabilità amministrativa degli enti non si applica allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici, nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
Nel caso di specie, i dirigenti di una struttura ospedaliera specializzata, costituita in forma di spa “mista” partecipata al 49% da capitale privato ed al 51% da capitale pubblico, venivano indagati
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