Per licenziare il dirigente è sufficiente che sussista un motivo ragionevole
La nozione di «giustificatezza» posta dai contratti collettivi non concide con quelle di «giusta causa» e «giustificato motivo»
Per licenziare il dirigente basta la giustificatezza, ossia la non arbitrarietà.
Lo ha ribadito, con la sentenza n. 18998 del 2 settembre 2010, la sezione lavoro della Corte di Cassazione, confermando, in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza, che la nozione di “giustificatezza” del licenziamento del dirigente posta dalla contrattazione collettiva non coincide con quelle di giusta causa e giustificato motivo poste dalla legge per gli ordinari rapporti di lavoro: nel caso del dirigente, infatti, stante la particolare configurazione della posizione lavorativa dirigenziale ed il particolare rilievo della fiduciarietà nel rapporto tra le parti, ai fini della legittimità del recesso, può rilevare qualsiasi motivo, purché ragionevole ed apprezzabile sul piano del diritto,
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