Nel calcolo del capital gain si sottrae il «costo d’acquisto»
Per calcolare la plusvalenza, non dovrebbe contare che la partecipazione venduta non sia stata pagata al precedente proprietario
Nella prassi professionale, è possibile che un soggetto non imprenditore si trovi nella circostanza di dover cedere una partecipazione acquisita di recente e per la quale non è stato ancora corrisposto il prezzo al precedente proprietario.
In tal caso, potrebbe non essere chiaro come applicare il principio “di cassa” che caratterizza la produzione dei redditi diversi (artt. 67 e 68 del TUIR).
Ai sensi dell’art. 68 comma 6 del TUIR, infatti, le plusvalenze su partecipazioni realizzate a seguito di atti a titolo oneroso “sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41