Nel processo tributario non si può sospendere la sentenza di secondo grado
Per la Cassazione, la tutela cautelare è doverosa fino all’intervento della pronuncia di merito
Nel processo tributario è esclusa ogni possibilità di tutela cautelare nei confronti dell’efficacia esecutiva della pronuncia di secondo grado, in base a quanto stabilito dagli artt. 49 e 68 del DLgs. 546/92, senza che ciò determini un’ingiustificata lesione del diritto di difesa. La garanzia costituzionale della tutela cautelare deve, infatti, ritenersi doverosa solo fino al momento in cui non intervenga una pronuncia di merito che accolga, con efficacia esecutiva, la domanda, rendendo superflua l’adozione di ulteriori misure cautelari, o al contrario, la respinga, negando in tal modo a cognizione piena la sussistenza del diritto ed il presupposto stesso dell’inibitoria.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 21121 di ieri, 13 ottobre 2010, con
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