Azioni comprate con denaro della società a rischio bancarotta «prefallimentare»
Le Sezioni Unite hanno stabilito che a nulla rileva la formale, ma inesatta, iscrizione dei titoli in una posta attiva del bilancio
È da configurare la fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare, di cui all’art. 216 comma 2 del RD 267/42, e non quella fallimentare, di cui all’art. 216 comma 1 n. 1 del RD 267/42, nella condotta dell’amministratore di una spa che, anteriormente al fallimento della stessa, acquista per sé azioni nominative di altra società con denaro della spa amministrata, alienandole soltanto in pendenza della procedura fallimentare; a nulla rilevando la formale, ma inesatta, iscrizione delle azioni tra le poste attive del bilancio della spa.
A stabilirlo sono le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 36551 di ieri, 13 ottobre 2010.
L’amministratore della spa in questione, dunque, aveva (in data 30 luglio 1992, ovvero prima della dichiarazione ...
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