Dichiarazione emendabile anche dopo l’accertamento
Il principio si interseca con le norme del DPR 322/98 sulle dichiarazioni rettificative
La dichiarazione dei redditi non è un atto immodificabile, siccome si concretizza in una semplice dichiarazione di scienza, con la conseguenza che, fermo restando quanto si esporrà, l’emendabilità potrà avvenire sia nella fase di accertamento sia nella fase processuale.
Così, la Corte di Cassazione, con la sentenza di ieri, n. 22553, ribadisce un principio più volte affermato, specificando che, nonostante la dichiarazione possa essere ritrattata in sostanza senza limiti di tempo, diverse sono le conseguenze in tema di onere della prova a seconda del momento in cui avviene l’emendazione.
In breve, ove il contribuente invii la dichiarazione rettificativa prima della notifica dell’avviso di liquidazione (nelle imposte sui redditi e nell’IVA, quindi, prima della notifica dell’accertamento)
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