Stop al ravvedimento operoso se sono iniziate le verifiche fiscali
Per la Cassazione, il fatto che le imposte siano già state versate in precedenza non può essere considerato rilevante
Il ravvedimento operoso non è ammissibile ove siano già iniziate le fasi di verifica, stante il chiaro disposto di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97, e non ha rilievo il fatto che il versamento tardivo delle imposte che ha dato origine alle sanzioni sia avvenuto precedentemente.
Questo è il principio enunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 22781, depositata ieri.
La norma è chiara: una volta che siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche, il contribuente non può più ravvedersi. In precedenza, era stato sancito dalla giurisprudenza di merito che il ravvedimento non opera nemmeno se il pagamento delle sanzioni ridotte avviene il giorno in cui è iniziata la verifica, coincidente con il momento del primo accesso (C.T. Prov. Milano 6 giugno 2008 n. 146).
Il comma 1 dell’art. ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41