Il prezzo di aggiudicazione non conta in caso di rivendita dell’immobile
L’Amministrazione finanziaria è libera di rideterminarne il valore ai fini del registro secondo i criteri che regolano l’accertamento immobiliare
Il prezzo di aggiudicazione, che costituisce la base imponibile dell’imposta di registro in caso di acquisto di immobili in sede di espropriazione forzata, non rileva nel caso in cui l’immobile, acquistato per aggiudicazione all’asta giudiziaria, venga successivamente venduto a terzi. In sede di vendita, infatti, si applicano i normali criteri per l’accertamento di valore degli immobili individuati dagli artt. 51 e 52 del DPR 131/86.
Così ha deciso la Corte di Cassazione, con la sentenza 29 ottobre 2010 n. 22141.
Questi i fatti che hanno dato luogo alla causa.
Due coniugi acquistavano per aggiudicazione ad un’asta giudiziaria un determinato immobile (fabbricato commerciale con annessa area scoperta). Dopo poco più di un anno dall’acquisto, essi cedevano l’immobile ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41