Responsabilità precontrattuale anche per la trattativa
La Cassazione ha però precisato che, per il risarcimento del danno, va accertato nei fatti un serio affidamento alla firma del contratto
La responsabilità precontrattuale può rilevare anche nella fase prodromica ed esplorativa delle trattative dirette alla conclusione di un contratto, ma va verificato in concreto se tale stato determini nelle parti un affidamento meritevole di tutela.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 22269 del 2 novembre 2010.
Nel caso di specie, un noto comico televisivo agiva in giudizio per la risoluzione per inadempimento di un contratto di prestazione artistica concluso con una società di telefonia (e consequenziale domanda di risarcimento danni) e, in via subordinata, per l’accertamento della responsabilità precontrattuale della medesima con conseguente risarcimento del danno per la perdita di un’occasione contrattuale. La conclusione di tale contratto e lo svolgimento
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