Ritenuta del 10% su tutti i bonifici a prescindere dal beneficiario
Secondo l’ABI, la natura soggettiva del beneficiario non rileva ai fini dell’applicazione della ritenuta, prevista dall’art. 25 del DL n. 78/2010
L’Associazione bancaria italiana (ABI) ha risposto a un quesito in cui si chiedeva se l’obbligo per le banche di eseguire la ritenuta d’acconto del 10% disposta dall’articolo 25 del DL n. 78 del 31 maggio 2010 (conv. L. n. 122/2010) per i pagamenti effettuati con bonifico, in relazione a oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta, sussista anche nel caso in cui destinatari dei bonifici siano alcune particolari tipologie di soggetti, come ad esempio i Comuni.
La questione era stata sollevata da numerosi istituti di credito sin dalle prime fasi di applicazione della ritenuta in questione; agli stessi, infatti, veniva richiesta da tali Enti la disapplicazione della ritenuta in considerazione del fatto che non sono soggetti IRES ai sensi dell’articolo
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