La scissione «regolare» cancella il rischio penale
Sono escluse sia operazioni in pregiudizio di creditori che bancarotte connesse al fallimento di società risultanti dalla scissione
A fronte di una scissione operata nel rispetto delle prescritte indicazioni normative, non è configurabile la fattispecie di operazioni in pregiudizio di creditori (art. 2629 c.c.) e, in presenza di fallimento di una società derivante dall’operazione stessa, di difficile configurazione appare anche la fattispecie di bancarotta fraudolenta impropria (art. 223 del RD 267/42).
Sono queste le principali indicazioni desumibili dalla sentenza 22 dicembre 2010 n. 45031 della Corte di Cassazione.
In seguito ad una scissione di una società eseguita nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, l’unico bene immobile veniva affidato ad una delle due entità risultanti. A distanza di sei anni dall’operazione la società non destinataria dell’immobile falliva ed il PM contestava ...
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