Versamento senza maggiorazione dello 0,4%: insufficiente ma non tardivo
Se il versamento avviene entro il termine differito di 30 giorni, le sanzioni del 30% dovrebbero applicarsi solo sulla maggiorazione omessa
In sede di effettuazione dei versamenti dovuti a titolo di saldo e primo acconto delle imposte sul reddito e dell’IRAP (nonché della generalità delle imposte sostitutive i cui termini di versamento vengono parificati a quelli del saldo delle predette imposte), capita spesso che i contribuenti scelgano di avvalersi di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 17 del DPR 435/2001, ai sensi del quale tali versamenti “possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo”.
Assai meno spesso, per fortuna, ma pur sempre succede, capita che i contribuenti versino le imposte dovute entro il termine differito di 30 giorni senza però applicare la predetta maggiorazione ...
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