Niente prelievo del 20% per le obbligazioni con impegno al riacquisto
Secondo l’Agenzia, è sufficiente che il periodo complessivo di circolazione del titolo, anche in capo a possessori diversi, sia almeno pari a 18 mesi
Nella risoluzione n. 11 di ieri, resa in risposta ad una consulenza giuridica formulata dall’ABI, l’Agenzia delle Entrate ha precisato l’ambito applicativo della norma contenuta nell’art. 26, comma 1, lettera b) ultimo periodo del DPR 600/73, ai sensi della quale, qualora il rimborso delle obbligazioni emesse da società non quotate con scadenza non inferiore a diciotto mesi abbia luogo prima di tale termine, sugli interessi e altri proventi maturati fino al momento dell’anticipato rimborso è dovuta dall’emittente una somma pari al 20% degli interessi stessi.
Più in generale, la norma prevede l’applicazione di una ritenuta del 12,50% sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a 18 mesi e delle cambiali ...
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