Redditometro nullo se fondato su beni altrui
Per la C.T. Prov. Isernia, inoltre, è senz’altro illegittimo determinare un maggior reddito sulla base di elementi non inclusi nelle tabelle ministeriali
Non è legittimo l’avviso di accertamento sintetico fondato su beni di proprietà di altri soggetti, e che non tiene conto delle provviste finanziarie erogate dai familiari. È questa la decisione assunta dalla C.T. Prov. Isernia (sez. II), con la sentenza n. 134/2/10 del 20 ottobre 2010.
La pronuncia riguarda la questione della capacità probatoria dell’accertamento redditometrico di cui alla previgente formulazione dell’art. 38, comma 4 secondo periodo, del DPR 600/1973, in base al quale l’Ufficio può determinare induttivamente il reddito dei contribuenti in relazione ad elementi indice di capacità contributiva individuati con appositi decreti ministeriali.
In forza di tale normativa, un Ufficio aveva accertato a carico di un contribuente un maggior reddito, determinato ...
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