Credito di rivalsa IVA del professionista senza prededuzione
Per la Cassazione, l’esecuzione del versamento delle somme spettanti non implica l’emersione del diritto, perché conta la conclusione della prestazione
L’esecuzione, da parte del fallimento, del versamento delle somme spettanti al dottore commercialista della debitrice, nella propria qualità di creditore privilegiato (art. 2751-bis, n. 2) c.c.), non determina l’emersione, in capo a quest’ultimo, di un autonomo diritto alla prededuzione, riferibile alla corrispondente IVA. Lo sostiene la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3582, depositata ieri, 14 febbraio 2011, confermando un orientamento peraltro consolidato nella giurisprudenza di legittimità.
In particolare, i supremi giudici richiamano la costante e risalente posizione secondo la quale il credito di rivalsa del professionista – ancorché manifestatosi per effetto della ripartizione finale operata dal curatore fallimentare, e riguardante l’ultimo biennio di prestazioni ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41