Per gli omessi versamenti c’è sempre la definizione delle sanzioni
Il Fisco non può scegliere la procedura più conveniente, e negare la definizione delle sanzioni
In caso di omessi versamenti delle imposte, è possibile, come noto, l’iscrizione a ruolo diretta delle somme, iscrizione che, al pari di quanto prevedono gli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72, deve essere preceduta da una comunicazione bonaria, che, tra l’altro, serve a far sì che il contribuente possa definire in via agevolata le sanzioni.
Al riguardo, entra in gioco l’art. 2 del DLgs. 462/97, secondo cui, ove il contribuente versi le somme entro 30 gg. dalla comunicazione bonaria, le sanzioni da omesso versamento (art. 13 del DLgs. 471/97) sono ridotte a un terzo, quindi dal 30% al 10%.
Che succede, però, se l’Ufficio, anziché procedere mediante liquidazione automatica, notifica un apposito atto di contestazione?
La questione non è di facilissima soluzione,
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