Le auto utilizzate nell’impresa legittimano il redditometro
Censurabile la posizione della Cassazione, che richiede l’annotazione nel registro dei beni ammortizzabili
Le tabelle ministeriali di attuazione dell’accertamento sintetico comprendono, come noto, vari “fatti indice”, relativi, ad esempio, al possesso di auto, di immobili, di natanti e così via. Ciò non sta a significare che il “redditometro” possa fondarsi su auto utilizzate nell’ambito di attività imprenditoriali, in quanto per la deducibilità di tali costi (e, di conseguenza, per il loro eventuale disconoscimento) in capo all’imprenditore vigono norme specifiche (si veda sul punto il quaderno Eutekne sulle auto aziendali).
L’art. 2, comma 2 del decreto del 1992 prevede espressamente che i beni rilevanti ai fini del “redditometro” non possano essere presi in considerazione “se relativi esclusivamente ad attività di impresa o all’esercizio ...
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