Esclusa la divisione endoesecutiva dalla mediazione obbligatoria
Il relativo giudizio rientra fra i procedimenti incidentali di cognizione
L’ordinanza del Tribunale di Prato del 9 maggio 2011 offre l’occasione per una riflessione sull’istituto della mediazione obbligatoria e sull’ambito di applicazione del nuovo strumento conciliativo.
Il Tribunale si pronuncia sull’applicabilità della nuova disciplina sulla mediazione civile alle procedure esecutive e, nello specifico, al giudizio incidentale di divisione.
A tal proposito, si ricorda che, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del DLgs. 28/2010, le parti sono obbligate a esperire il procedimento di mediazione prima di adire le vie giudiziali per la risoluzione delle controversie relative a determinate materie (fra queste, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende). In questi casi, il tentativo ...
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