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Cedolare: sanzioni più aspre per l’omessa registrazione

La sanzione va da un minimo del 120% a un massimo del 240% dell’imposta di registro, ed è dovuta in solido dalle parti contraenti

/ Arianna ZENI

Venerdì, 1 luglio 2011

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A fronte di un lecito risparmio d’imposta che è possibile conseguire optando per il regime d’imposizione sostitutivo della cedolare secca, introdotta dall’articolo 3 del DLgs. n. 23/2011, la norma ha previsto alcune disposizioni volte ad inasprire il regime sanzionatorio dell’omessa registrazione dei contratti e dell’omessa dichiarazione del reddito derivante dalla locazione.

Anzitutto, è applicabile la sanzione ordinaria prevista dall’articolo 69 del DPR n. 131/1986 nel caso di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione soggetto al relativo obbligo; la sanzione amministrativa è compresa tra un minimo pari al 120% ed un massimo pari al 240% dell’imposta di registro dovuta. Con la circ. n. 26/2011 l’Agenzia delle Entrate ha precisato ...

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