Sanzioni spropositate per l’errata compilazione degli studi di settore
Caro Direttore,
esprimo tutta la mia solidarietà sulla questione “dinastie professionali”, che sta mettendo in luce la vera posizione e il vero pensiero di certa parte della politica italiana, di certa stampa e di certa parte dei docenti universitari, molto legati al concetto di “dinastie” e molto poco disposti a mettere in discussione il loro ruolo: occorrerebbe ricordare questi passaggi nei momenti della scelta del voto.
Al di là di queste affermazioni, mi permetto di segnalarti la pericolosità delle nuove norme sulle sanzioni accessorie per l’errata o incompleta compilazione dei modelli degli studi di settore per la nostra categoria, sia in qualità di contribuenti sia, soprattutto, di consulenti dei contribuenti. La facoltà concessa all’Amministrazione finanziaria di ricorrere all’accertamento induttivo (cioè la forma più ingiusta di accertamento, in quanto basata su presunzioni semplici anche non gravi, precise e concordanti), senza possibilità di distinzione tra errore materiale di compilazione e consapevole errata compilazione dei modelli degli studi e con franchigia bassissima, costituisce un ingiusto colpo di spugna nei confronti di tutta la giurisprudenza, che ha unanimemente giudicato lo strumento studi di settore inadeguato se non corroborato da altri elementi probatori.
L’accertamento da art. 39, comma 2, del DPR 600/73 deve rimanere circoscritto a ipotesi di elevata pericolosità, quali la grave irregolarità delle scritture contabili o l’omessa presentazione della dichiarazione, e non estendersi all’ipotesi di errata compilazione di modelli la cui chiarezza, in termini di istruzioni alla compilazione, è più simile a un complesso esercizio enigmistico e ha assunto l’indimenticata caratteristica di “lunarità” di antica memoria. Trattandosi, inoltre, di norma procedurale sulle modalità accertative, dovremo aspettarci la “solita” interpretazione dell’Amministrazione finanziaria, che pretenderà di poterla utilizzare anche per gli esercizi non ancora prescritti.
L’ultima riflessione che viene spontanea riguarda le coperture assicurative professionali, che dovranno conciliare l’innesco di un errore formale (l’errata compilazione del modello studi) con sanzioni spropositate a carico dei contribuenti assistiti, flagellati da un accertamento a fronte del quale la giurisprudenza assicura ben poche possibilità di difesa. Auspico, pertanto, una ferma presa di posizione del nostro Consiglio nazionale, che promuova un fronte comune con le associazioni dei piccoli imprenditori affinché tale norma venga ricondotta in ambiti degni di un Paese che fa della certezza del diritto un proprio baluardo ineludibile.
Andrea Scaini
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Mantova
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