Le novità sulle perdite «travolgono» anche il consolidato fiscale
Occorre distinguere tra perdite generate nei primi tre periodi d’imposta di attività dell’impresa e perdite generate in periodi d’imposta diversi
Le novità introdotte dal comma 9 dell’art. 23 del DL 98/2011, in materia di perdite fiscali, esplicano i propri effetti anche nell’ambito del consolidato fiscale. Le perdite fiscali conseguite nei periodi di imposta relativamente ai quali è efficace l’opzione per la tassazione di gruppo (c.d. “perdite fiscali consolidate”) confluiscono direttamente e per l’intero ammontare nella determinazione del reddito complessivo del gruppo cui la controllante procede nella dichiarazione dei redditi del consolidato (modello CNM).
Tale imputazione non muta però la natura delle perdite fiscali, la quale rimane la medesima che esse avevano in capo alla società che le ha prodotte (circ. Agenzia delle Entrate 20 dicembre 2004 n. 53, § 4.2.2.2). Inoltre, l’art. 9 del DM
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