Truffa ai danni dello Stato: sequestro per equivalente del profitto solo dal 2000
Il valore dei beni oggetto di sequestro, inoltre, deve corrispondere e non eccedere il profitto effettivo
In relazione alla fattispecie di truffa ai danni dello Stato (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.), il sequestro per equivalente in funzione della successiva confisca può avere ad oggetto solo beni di valore corrispondente (e non superiore) al profitto percepito a decorrere dal 26 ottobre 2000 ovvero dall’entrata in vigore della disposizione normativa che ha consentito il ricorso a tale strumento (art. 640-quater c.p., inserito dall’art. 3 comma 2 della L. n. 300/2000).
Sono queste le principali indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione con la sentenza 1° agosto 2011 n. 30388. Il caso riguarda il sequestro per equivalente in funzione della successiva confisca operato su beni mobili di ingente valore (oltre un miliardo di euro) di una nota casa farmaceutica accusata di aver posto in essere, ...
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