Rebus «competenza» per le cause di lavoro dopo il fallimento
Le cause finalizzate al mero accertamento dei diritti del lavoratore spettano al giudice del lavoro, quelle inerenti somme di denaro al Tribunale fallimentare
A seguito della sottoposizione a fallimento del datore di lavoro, il lavoratore dipendente può proporre dinanzi al giudice del lavoro esclusivamente le azioni – come quelle tendenti alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento e alla reintegrazione in servizio – che non abbiano a oggetto la condanna al pagamento di somme di denaro, mentre diventano improponibili, essendo attratte nella “competenza” del Tribunale fallimentare, le azioni aventi contenuto patrimoniale.
Peraltro, le questioni concernenti l’individuazione dell’autorità giudiziaria dinanzi alla quale far valere eventuali pretese creditorie nei confronti del debitore fallito, anche se impropriamente formulate in termini di “competenza”, sono, in realtà, questioni attinenti al rito. ...
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