Ravvedimento IRAP, «blocco» al vaglio della giurisprudenza di merito
Alcune sentenze hanno respinto le ragioni del Fisco e accolto quelle dei contribuenti che non avevano osservato il divieto
Si apre qualche spiraglio per i contribuenti che, in passato, con riferimento all’IRAP, hanno violato il temporaneo divieto di fruire del ravvedimento operoso e della riduzione a un terzo delle sanzioni dovute a seguito delle comunicazioni per effetto dell’esecuzione dei controlli automatici (c.d. “avvisi bonari”), ai sensi dell’art. 1, comma 1 del DL n. 206/2006 (conv. L. n. 234/2006) e dell’art. 1, comma 3 del DL n. 106/2005 (conv. L. n. 156/2005). Infatti, la giurisprudenza di merito, chiamata a pronunciarsi sul punto, ha talvolta respinto le ragioni dell’Amministrazione finanziaria.
Si ricorda che le citate disposizioni hanno sancito l’impossibilità di avvalersi dei predetti istituti, nel caso di violazioni dei seguenti obblighi di versamento ...
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