Sanzioni al 50% per chi dichiara i rapporti finanziari
Gli esercenti imprese, arti o professioni con ricavi sotto i 5 milioni di euro devono indicarne gli estremi nelle dichiarazioni dei redditi e IVA
Rispetto alla prima stesura, dal maxiemendamento alla “manovra di Ferragosto” approvato dal Senato è venuta meno la disposizione che stabiliva l’obbligo generalizzato di indicazione nelle dichiarazioni dei redditi e nelle dichiarazioni IVA degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con gli operatori finanziari, di cui all’art. 7 comma 6 del DPR 605/73 (si veda “In dichiarazione dei redditi anche i «rapporti finanziari»” del 2 settembre 2011).
Tale indicazione, peraltro, è stata conservata per i contribuenti in possesso di determinati requisiti che intendano beneficiare di una riduzione delle sanzioni. Il nuovo comma 36-vicies ter dell’art. 2 del Ddl. di conversione del DL 138/2011 dispone che, per gli esercenti imprese, arti ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41