Reati tributari, stretta su soglie di punibilità e sospensione condizionale
La manovra-bis preclude l’accesso al beneficio se l’imposta evasa eccede il 30% del volume d’affari e la soglia di 3 milioni di euro
L’art. 2, comma 36-vicies semel del DL n. 138/2011, introdotto in sede di conversione, ha apportato diverse modifiche alla disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi ed IVA.
In primo luogo, è stato soppresso il comma 3 dell’art. 2 del DLgs. n. 74/2000, che prevedeva la riduzione della reclusione – da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni, anziché da un anno e mezzo a sei anni – al ricorrere di una particolare ipotesi: l’esposizione nella dichiarazione annuale dei predetti tributi, per finalità di evasione, di elementi passivi fittizi inferiori a 154.937,07 euro derivanti dall’utilizzo di fatture, ovvero altri documenti, per operazioni inesistenti, registrati nelle scritture contabili obbligatorie, oppure detenuti come prova nei confronti dell’Amministrazione
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