Escluso dalla «231» il reato di falsità nella revisione legale
Secondo la Cassazione, il DLgs. 39/2010 non ha in alcun modo influenzato la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti
La nuova disciplina della revisione legale esclude la responsabilità ex DLgs. 231/2001 per il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione. Sembra essere questa la dirompente conclusione cui giunge la Suprema Corte nella sentenza n. 34476, depositata ieri.
La pronuncia muove le mosse dall’accusa di falsità nella revisione legale, a suo tempo rivolta sia al responsabile della revisione di Banca Italease s.p.a., socio della Deloitte & Touche s.p.a., sia nei confronti di quest’ultima ai sensi dell’art. 25-ter, comma 1, lett. g) del DLgs. 231/2001 che contempla, nel novero dei reati presupposto, anche il “delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall’art. 2624, secondo
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41