Posto di lavoro «non soppresso» se le mansioni vengono ripartite ad altri
Inoltre, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è illegittimo se il datore non dimostra l’impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni
In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la soppressione del posto di lavoro non può essere considerata causa di recesso qualora le mansioni del lavoratore licenziato permangano e vengano ripartite fra gli altri lavoratori presenti in azienda.
Questo principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 19616 di ieri, 26 settembre 2011.
Nel caso di specie, i giudici della Corte d’Appello rigettavano l’impugnazione di una sentenza con la quale era stata dichiarata l’invalidità, per mancanza di giustificato motivo oggettivo, di un licenziamento intimato a un lavoratore, con successiva condanna dell’azienda alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno provocatogli.
I giudici d’appello avevano infatti rilevato ...
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