Per «trasferire» il plafond IVA, non vanno trasferiti tutti i debiti/crediti
La trasferibilità all’avente causa dell’operazione straordinaria è subordinata solo al trasferimento delle posizioni attive e passive per proseguire l’attività
In occasione di un precedente intervento (si veda “Per «trasferire» il plafond IVA, basta la comunicazione” del 26 settembre 2011), ci siamo soffermati sui requisiti formali che devono sussistere, ai fini dell’opponibilità all’Amministrazione finanziaria, del trasferimento del plafond IVA degli esportatori abituali, unitamente al complesso aziendale cui afferisce.
Di seguito, completiamo l’analisi prendendo in considerazione i requisiti di carattere sostanziale che devono accompagnarsi ad essi.
A livello normativo, non vi sono disposizioni espresse che, ai fini del trasferimento del plafond IVA, pongono requisiti di tipo sostanziale sull’atto che comporta il passaggio dell’azienda da un dante causa a un avente causa di un’operazione di cessione, ...
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