Accertamenti da studi validi anche senza altri elementi
La C.T. Reg. di Torino, ultima a esprimersi in tal senso, non ha fatto proprie le conclusioni cui erano giunte le Sezioni Unite nel 2009
Si susseguono le pronunce dei giudici di merito sulla capacità probatoria degli studi di settore di fondare autonomamente l’accertamento analitico-induttivo. È la C.T. Reg. di Torino, da ultimo, a confermare questa posizione giurisprudenziale, con la sentenza n. 84/27/11 del 17 ottobre scorso (per altre sentenze analoghe, si veda “Studi di settore, dietrofront dei giudici di merito” del 12 ottobre 2011).
Il percorso motivazionale della pronuncia si sviluppa partendo della formulazione testuale dell’articolo 62-sexies, comma 3, del DL 331/1993, in base al quale gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera d), del DPR 600/1973 e 54 del DPR 633/1972 possono essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41